Tribunale di Avellino - Liquidazione giudiziale di una società di capitali: possibilità che sia estesa alla società di fatto occulta esistente con altra società di capitali.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
27/06/2024

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ. - Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali, 27 giugno 2024 – Pres. Rel. Gaetano Guglielmo, Giud. Maria Iandiorio e Michela Palladino.

Liquidazione giudiziale di società di capitali – Società di fatto occulta formata con altra società di capitali - Possibile assoggettamento della stessa in estensione a quella procedura - Conseguente coinvolgimento anche della seconda società di capitali quale socio a responsabilità illimitata.

Liquidazione giudiziale di società di capitali – Società di fatto occulta formata con altra società di capitali – Assoggettabilità senza di limite di tempo di quella alla stessa procedura – Inapplicabilità dell'art. 256, secondo comma, C.C.I.

Deve affermarsi il principio secondo cui è possibile dichiarare la liquidazione giudiziale ex art. 256, quarto comma, C.C.I., senza necessità di accertamento della specifica insolvenza, di una società di capitali che risulti aver fatto parte, quale socio illimitatamente responsabile, di una “supersocietà” di fatto occulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in estensione a seguito della già intervenuta sottoposizione a quella procedura di altra società di capitali. Ciò naturalmente in presenza di una concordante valenza indiziaria circa l'esistenza del vincolo societario tra le stesse esistente (tale la condivisione della sede amministrativa e dei dipendenti e lo svolgimento della stessa attività e il perseguimento del medesimo scopo aziendale da parte in particolare di persone appartenenti alla stessa famiglia, c.d. affectio societatis). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nei confronti delle società di fatto occulte non ricorre alcun limite temporale per addivenire alla dichiarazione della liquidazione giudiziale delle stesse e quindi non ricorre quello annuale previsto ex art. 256, secondo comma, C.C.I. nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che ne facciano parte, ciò in quanto non essendo volutamente esteriorizzato il vincolo sociale che le interessa, i terzi possono acquisire conoscenza dell'eventuale cessazione dell'attività da parte di quelle solo a seguito dell'accertamento giudiziale della loro esistenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31718/CrisiImpresa?Il-tribunale-di-Avellino-sulla-estensione-della-liquidazione-giudiziale-alla-societ%C3%A0-di-fatto-occulta-formata-con-altra-societ%C3%A0-di-capitali

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-20-giugno-2024-est-guglielmo

[con riferimento alla prima massima, cfr. in senso conforme nella vigenza della legge fallimentare, con riferimento all'art.147, quarto e quinto comma, L.F.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 aprile 2020, n. 7903 https://www.unijuris.it/node/5332; con riferimento alla seconda massima e al disposto dell'art. 147, secondo comma, L.F.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 settembre 2017 n. 22270 https://www.unijuris.it/node/3659].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza