Tribunale di Roma – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: l’accesso alla procedura del condominio è consentito solo laddove sia dimostrato lo stato di sovraindebitamento dei singoli condomini.
Tribunale di Roma, 26 aprile 2024 – G.D. dott.ssa Angela Coluccio
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Difetto di personalità giuridica del condominio – Imputazione obbligazioni proporzionale a quote condomini – Prova stato sovraindebitamento singoli condomini – Esclusione.
Essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati, dagli artt. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie, tali per cui ciascun condomino concorre al pagamento dei debiti condominiali in proporzione alla propria quota. Ne consegue che, per accedere alla procedura di sovraindebitamento -ristrutturazione dei debiti del consumatore-, il condominio deve dimostrare lo stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 2, I° comma, let. c) CCII, dei singoli condomini, in relazione al debito comune per la quota di propria spettanza. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
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