Tribunale di Torino – Composizione negoziata della crisi: criterio di interpretazione dell'art. 25 quinquies CCII in termini di divieto d'accesso a quella procedura.
Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Procedure concorsuali, 11 aprile 2024 (data della pronuncia) – Giudice designato Angela Mussa.
Composizione negoziata della crisi d'impresa – Divieto d'accesso a quella procedura previsto dall'art. 25 quinquies CCII - Criterio interpretativo di quella norma da adottarsi – Precedente iniziativa per l'apertura della liquidazione giudiziale – Rilevanza dell'essere stata assunta dallo stesso debitore o da terzi creditori.
Alla luce del concetto di auto responsabilità nella gestione della crisi che il legislatore ha voluto introdurre con lo strumento della composizione negoziata si deve ritenere che l'art. 25 quinquies C.C.I., quale norma di chiusura volta a garantire che si possa addivenire ad una ristrutturazione efficace dell'impresa al fine di conservarne l’operatività sul mercato, vada interpretato nel senso che risulti impedito l'accesso a quella procedura da parte dell'imprenditore che nelle valutazioni che deve svolgere nell’ambito di una corretta gestione dell’impresa ex art. 2086 c.c. e art. 3 C.C.I. abbia in precedenza scelto di accedere a un diverso strumento di regolazione della crisi e che, viceversa, non osti all’accesso a tale percorso di “risoluzione concordata e mediata della crisi o insolvenza” l’eventuale pendenza di una procedura di apertura della liquidazione giudiziale proposta da un terzo creditore il cui singolo interesse non può prevalere su quello generale al risanamento dell’impresa intesa in senso oggettivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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