Corte di Cassazione (13016/2024) - Irrilevanza penale degli errori di valutazione prognostica del professionista circa la "fattibilità economica" dei piani o delle ulteriori iniziative di soluzione negoziale della crisi.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 28 marzo 2024, n. 13016 – Pres. Rosa Pezzullo, Rel. Pierangelo Cirillo.
Concordato preventivo – Ulteriori soluzioni negoziali della crisi - Delitto di falso in attestazioni e relazioni – Intervenuta parziale abrogazione del disposto dell'art. 236 bis L.F. ad opera dell'art. 342 C.C.I. - Esclusione – Mera precisazione del suo contenuto e del suo limite di applicabilità – Fattibilità economica del piano - Valutazione prognostica del professionista –Generale irrilevanza penale – Incidenza decisiva di carenze informative - Fattore penalmente determinante.
Il disposto dell’art. 342 C.C.I., disciplinante il delitto di falso in attestazioni e relazioni, si deve ritenere non abbia determinato un effetto parzialmente abrogativo del delitto previsto dall’art. 236-bis L.F., in quanto il legislatore delegato si è limitato a riformulare la norma incriminatrice con il solo inserimento dell’inciso «in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati», riferito all’esposizione, da parte del professionista, di informazioni false od all’omessa indicazione di informazioni rilevanti, il che rende evidente la non applicabilità della nuova norma alla valutazione prognostica del professionista, intesa come fattibilità economica del piano, peraltro non riconducibile alla fattispecie criminosa neanche sotto la vigenza del citato art. 236-bis legge fall. [nello specifico, la Corte ha confermato che ricorresse tale ipotesi di reato in quanto, con riferimento ad una domanda di concordato preventivo, l'incompleta e falsa informativa da parte del professionista attestatore concerneva proprio un dato aziendale essenziale, consistente nell'apporto determinante di finanza esterna, come posto a corredo e a fondamento della valutazione in senso positivo della prognosi di “fattibilità economica del piano”, valutazione prognostica che, in assenza di tale carenza informativa, di per sé sola, laddove semplicemente erronea, non sarebbe stata riconducibile a quella fattispecie criminosa].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)