Tribunale di Imperia - Composizione negoziata della crisi: differenza tra misure protettive e cautelari e presupposti e finalità del riconoscimento delle seconde.
Tribunale di Imperia, Sez. Civile – Procedure concorsuali, 20 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Paola Cappello.
Composizione negoziata della crisi - Differenze tra misure protettive e cautelari – Tesi non condivisibili – Caratteri diversi che si deve ritenere le caratterizzino - Termine massimo di durata – Perentorietà circoscritta solo a quelle protettive – Finalità pur entrambe di tipo protettivo – Coerenza col sacrificio imposto ai creditori - Valutazione rimessa al giudice quanto alle seconde.
Composizione negoziata della crisi – Riconoscibilità di misure definite cautelari - Differenza rispetto a quelle, vere e proprie, tradizionali – Natura particolare dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora – Contenuto che in quel caso li caratterizza.
L’impostazione proposta dai primi commentatori del Codice della crisi volta a distinguere le misure protettive e quelle cautelari sulla base del potere di iniziativa (le prime proprie del debitore e le seconde riservate ai creditori) non appare coerente con l’impianto normativo che non opera alcuna diversificazione in tal senso, così come non appare condivisibile la tesi di una preclusione per il debitore a richiedere misure cautelari volte a paralizzare le azioni esecutive e concorsuali di alcuni creditori, motivata dal rischio di aggirare il termine fissato per la concessione delle misure protettive, ex art. 8 C.C.I. (dodici mesi tenuto conto delle misure protettive di cui all'art. 18 C.C.I.) e 19, comma 5, C.C.I. (duecentoquaranta giorni) [cfr. in questa rivista : Tribunale di Milano, 22 novembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7475]. Tale termine perentorio deve essere, infatti, circoscritto alle sole “misure protettive” che costituiscono un ombrello generalizzato a garanzia della conservazione del patrimonio del creditore nella fase iniziale delle trattative, non potendosi escludere la possibilità di concedere misure cautelari determinate e riguardanti singoli creditori qualora queste siano coerenti, secondo la valutazione del giudice che tenga conto del sacrificio imposto ai creditori,, con l'eventuale proroga, in particolare, della composizione negoziata e si rendano necessarie a non pregiudicare la contrattazione e i risultati già conseguiti, nel caso di trattative avanzate. [cfr. Tribunale di Torino, 05 dicembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7463]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
I provvedimenti che in sede di composizione negoziata riconoscono misure pur definite cautelari rispondono alla stessa finalità di quelli concessivi di misure protettive e non, invece, alla tradizionale strumentalità al diritto da tutelare in sede di merito dei veri e propri provvedimenti cautelari, non foss'altro per il fatto che nella procedura di composizione negoziata manca del tutto il giudizio di merito nel quale il diritto inciso dal provvedimento verrà tutelato, onde di tipo particolare sono le verifiche che li giustificano per quanto concerne la ricorrenza del presupposto del fumus boni juris (funzionalità delle misure al buon esito delle trattative e proporzionalità delle stesse rispetto al pregiudizio dei creditori)e del periculum in mora (rapportato all'ammontare dei crediti per cui è stata richiesta l'inibitoria ed al rischio concreto che se azionati potrebbero cagionare un pregiudizio irrimediabile alle trattative, intaccando la garanzia patrimoniale aziendale). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-imperia-22-novembre-2023-est-cappello