Tribunale di Siracusa - L’art. 119 comma 7 CCII non è applicabile alle domande di apertura della liquidazione giudiziale per imprese che si trovino nella fase esecutiva di un concordato preventivo omologato sotto il vigore della legge fallimentare.
Trib. Siracusa, 30 gennaio 2024, Pres. Milone, Est. Maida
Concordato preventivo omologato e in corso di esecuzione alla data del 15/7/2022 – Domanda di liquidazione giudiziale successivamente proposta - Ammissibilità – Art. 119 CCII – Inapplicabilità.
L’art. 119 comma 7 del CCII non è applicabile alle domande di apertura della liquidazione giudiziale riguardanti imprese che si trovino nella fase esecutiva di un concordato preventivo omologato sotto il vigore della legge fallimentare e non adempiuto e pertanto il dettato dell’art. 119 CCII non osta all’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di tali imprese in quanto tra i presupposti per l’apertura della procedura maggiore non rientra l’avvenuta risoluzione del concordato.
Né il dettato dell’art. 390 CCII per il quale la legge fallimentare si continua ad applicare alle procedure aperte in base a ricorsi e alle domande presentati prima dell’entrata in vigore del codice della crisi deve ritenersi applicabile estensivamente anche alla fase esecutiva dei concordati.
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-siracusa-30-gennaio-2024-pres-milone-est-maida
https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30757/CrisiImpresa?%C3%88-possibil...
[Cfr in questa rivista, con ulteriori richiami giurisprudenziali: Tribunale di Monza, Sez. III civ. - Delle procedure concorsuali e individuali, 11 dicembre 2023 – https://www.unijuris.it/node/7556 ]