Tribunale di Siracusa - L’art. 119 comma 7 CCII non è applicabile alle domande di apertura della liquidazione giudiziale per imprese che si trovino nella fase esecutiva di un concordato preventivo omologato sotto il vigore della legge fallimentare.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
30/01/2024

Trib. Siracusa, 30 gennaio 2024, Pres. Milone, Est. Maida

Concordato preventivo omologato e in corso di esecuzione alla data del 15/7/2022 – Domanda di liquidazione giudiziale successivamente proposta -  Ammissibilità – Art. 119 CCII – Inapplicabilità.

L’art. 119 comma 7 del CCII non è applicabile alle domande di apertura della liquidazione giudiziale riguardanti imprese che si trovino nella fase esecutiva di un concordato preventivo omologato sotto il vigore della legge fallimentare e non adempiuto e pertanto il dettato dell’art. 119 CCII non osta all’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di tali imprese in quanto tra i presupposti per l’apertura della procedura maggiore non rientra l’avvenuta risoluzione del concordato.

Né il dettato dell’art. 390 CCII per il quale la legge fallimentare si continua ad applicare alle procedure aperte in base a ricorsi e alle domande presentati prima dell’entrata in vigore del codice della crisi deve ritenersi applicabile estensivamente anche alla fase esecutiva dei concordati.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-siracusa-30-gennaio-2024-pres-milone-est-maida

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30757/CrisiImpresa?%C3%88-possibil...

[Cfr in questa rivista, con ulteriori richiami giurisprudenziali: Tribunale di Monza, Sez. III civ. -  Delle procedure concorsuali e individuali, 11 dicembre 2023 – https://www.unijuris.it/node/7556 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: