Tribunale di Massa – Domanda ex art. 44 C.C.I. di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva: considerazioni in tema di procedimento di conferma e modifica delle misure protettive.

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Data di riferimento: 
02/11/2023

Tribunale Ordinario di Massa, Ufficio procedure concorsuali, 02 novembre 2023 (data della pronuncia)  - Giudice designato Alessandro Pellegri.

Accesso ad uno strumento di regolazione della  crisi e dell'insolvenza con riserva – Domanda di fissazione di un termine e, contestuale, di misure protettive – Procedimento giudiziale per la loro  modifica o convalida - Non necessità della comunicazione ai controinteressati e della fissazione di un'apposita udienza – Fondamento.

Con riferimento ad una domanda ex art. 40 C.C.I. di accesso ad uno strumento di regolazione della  crisi e dell'insolvenza con riserva, ex art. 44 C.C.I., del deposito della documentazione e con richiesta, contestualmente a quella di fissazione di un termine, di misure protettive ex art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, C.C.I., si deve ritenere, alla luce del disposto  dell'art. 55, comma 3, C.C.I., che non vi sia alcuna necessità, prima che il tribunale possa, con efficacia erga omnes, provvedere sulla istanza di conferma o modifica di quelle misure, come già automaticamente seppur provvisoriamente efficaci, di previa fissazione di un'udienza o di previa instaurazione del contraddittorio con i controinteressati a tale scopo previamente notiziati, ciò in quanto solo nei casi di cui all’articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, l’art. 55, comma 2, C.C.I., mediante la locuzione “sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio” impone espressamente al giudice di fissare previamente udienza di costituzione del contraddittorio.  Si osserva comunque al riguardo che la tutela dei controinteressati in quel caso risulta comunque garantita dal diritto, loro attribuito dall’art. 55, comma 3, C.C.I., di proporre reclamo avverso il decreto che ha accolto la richiesta del debitore di conferma o modifica delle misure protettive ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c., decreto la cui conoscibilità è a sua volta garantita dalla relativa  iscrizione nel registro delle imprese (parimenti prevista dall’art. 55, comma 3, C.C.I.), e che,  per altro verso, quelle stesse misure possono, ai sensi dell'art, 55, comma 5, C.C.I., essere revocate o modificate “su richiesta del debitore o del commissario giudiziale, o in caso di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30748/CrisiImpresa?Concordato-preventivo-con-riserva%2C-conferma-delle-misure-protettive-e-convocazione-dei-controinteressati

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-massa-2-novembre-2023-est-pellegri

[a conferma di quanto sopra il Tribunale ha sottolineato che un ulteriore elemento in favore di tale lettura può trarsi dal fatto che, mentre la forma del provvedimento giudiziale nell'ipotesi di misura concessa all'esito dell'udienza ex art. 19 C.C.I. e della convocazione dei controinteressati è quella dell'ordinanza, quale forma normalmente riservata a provvedimenti assunti all’esito della costituzione del contraddittorio, l'articolo 55, comma 3, C.C.I. prevede al contrario la forma del decreto - cfr. in questa rivista: Tribunale di Roma, 21 luglio 2022  https://www.unijuris.it/node/6402 e Tribunale di Milano, 04 aprile 2023 https://www.unijuris.it/node/6954].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza