Tribunale di Busto Arsizio - Nella liquidazione controllata tra i debiti concorsuali devono essere ricomprese anche le obbligazioni derivanti da un rapporto di mutuo stipulato in epoca anteriore al deposito della domanda.

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Data di riferimento: 
01/03/2024

Tribunale Busto Arsizio, 01 Marzo 2024. Pres. Lualdi. Est. Tosi.

Liquidazione Controllata – Obbligazioni derivanti da mutuo anteriore alla presentazione della domanda – Scadenza alla data di apertura della procedura – Art. 154 CCII co. 2 – Applicabilità.

Nella liquidazione controllata tra i debiti concorsuali devono essere ricomprese anche le obbligazioni derivanti da un rapporto di mutuo stipulato in epoca anteriore al deposito della domanda, applicandosi anche alla liquidazione controllata il disposto dettato dall’art. 154 co. 2CCII in tema di liquidazione giudiziale per cui i crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di apertura della procedura.

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30863/CrisiImpresa?Con-l%E2%80%99apertura-della-Liquidazione-Controllata-i-debiti-si-considerano-scaduti

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-busto-arsizio-1-marzo-2024-pres-lualdi-est-tosi

 

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