Procura Generale della Cassazione – Le polizze assicurative denominate “unit-linked”, laddove non rispondano ad una finalità previdenziale ma di investimento, possono in caso di fallimento dell'assicurato essere riscattate dal curatore.
Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 dicembre 2023 – Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, Rel. Andrea Fidanzia.
Polizze assicurative sulla vita “unit-linked” - Intervenuto fallimento dell'assicurato – Necessario esame della finalità, previdenziale o di mero finanziamento, del sottostante contratto – Polizza non funzionali allo scopo di previdenza – Curatore – Legittimazione ad agire per ottenere il relativo valore di riscatto – Motivo sottostante.
In tema di contratto di assicurazione sulla vita, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto l'assicuratore sia tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit-linked), il giudice del merito deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come effettiva polizza assicurativa sulla vita, in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato (sopravvivenza al termine dell'attività lavorativa o precedente decesso) è assunto dall'assicuratore, oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario, in cui il rischio c.d. di performance sia per intero addossato all'assicurato, rendendo possibile che perda tutto il corrispettivo versato e non abbia alcun rendimento. In questo secondo caso l'esclusiva o quantomeno prevalente finalità di finanziamento, cioè di investimento assicurativo, determina la conseguenza che in caso di fallimento dell'assicurato, a differenza di quanto accade con riferimento alle vere e proprie assicurazioni sulla vita funzionali allo scopo di previdenza, il curatore è legittimato ad agire per ottenere il relativo valore di riscatto, rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare, non potendosi attribuire a contratti privi di una concreta funzione previdenziale il beneficio della non pignorabilità ex lege,, a mente dell'art. 1923, comma 1, c.c. e ai sensi della art. 46, comma 1, n. 5., L.F., che nel caso di contratti che rispondano a tale funzione previdenziale mettono al riparo le relative somme dall'aggressione dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)