Tribunale di Forlì – Concordato minore e prova dell’avvenuta interlocuzione con il debitore nella relazione finale ex art. 81 CCII .

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
10/02/2024

Tribunale Forlì, 10 Febbraio 2024. Est. Vacca.

Concordato Minore – Relazione finale del Gestore – Contenuto – Prova dell’avvenuta interlocuzione con il debitore – Necessità

Nella procedura di concordato minore, nella relazione finale redatta dal Gestore ai sensi dell’art. 81, comma 4, CCII, deve essere dato conto espressamente dell’avvenuta interlocuzione con il debitore (“sentito il debitore”), non potendo il gestore limitarsi ad affermare che non sono giunte osservazioni da parte del debitore: in detta ipotesi il gestore OCC va invitato a fornire prova dell’avvenuta interlocuzione con il debitore in merito alla relazione finale.

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30685/CrisiImpresa?Contenuto-della-relazione-finale-ex-art.-81-CCII-nel-concordato-minore

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza