Tribunale di Bergamo - Il deposito di un’istanza di liquidazione giudiziale preclude al debitore l’accesso alla composizione negoziata a prescindere dall’autore della domanda.
Tribunale Bergamo, 23 Gennaio 2024. Pres. Panzeri. Est. Fuzio.
Composizione negoziata della crisi d'impresa - Deposito di un’istanza di liquidazione giudiziale - Inammissibilità a prescindere dal soggetto ricorrente.
Ai sensi dell’art. 25 quinquies CCII è precluso l’accesso alla composizione negoziata della crisi (e, conseguentemente la possibilità di avanzare istanza di conferma delle misure protettive richieste ex art. 17 CCI) in seguito alla presentazione di una domanda strumentale all’accesso al procedimento unitario per la regolazione della crisi e dell’insolvenza oppure all’apertura della liquidazione giudiziale. L’effetto preclusivo si produce a prescindere dall’autore della domanda (debitore , creditore, coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa e pubblico ministero), e quindi sia qualora essa provenga dallo stesso debitore sia qualora venga invece formulata da un terzo.
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-23-gennaio-2024-pres-panzeri-est-fuzio
[Cfr in questa rivista in senso contrario: Tribunale di Tempio Pausania, Sez. civile, 12 ottobre 2023 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/7346 e parzialmente difforme Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Proced. Concorsuali, 23 giugno 2023 (data della pronuncia) - https://www.unijuris.it/node/7158]