Tribunale di Torino – Composizione negoziata: la domanda di altre misure cautelari può essere proposta non solo nella fase iniziale, ma, per asserite esigenze sopravvenute, anche nel successivo corso della procedura.
Tribunale di Torino, Sez. VI civ., 05 dicembre 2023 (data della pronuncia) – Giudice Maurizia Giusta.
Composizione negoziata – Istanza di riconoscimento di altre misure cautelari – Possibile formulazione non solo nella fase iniziale,ma anche in seguito – Ragioni sottostanti.
In tema di composizione negoziata, la formulazione di istanze cautelari non può essere limitata alla fase iniziale della procedura, potendo essere prospettata, nel rispetto dei termini stabiliti per lo svolgimento della fase giudiziaria e di quella amministrativa, per asserite esigenze sopravvenute, anche successivamente con separato ricorso, ciò in quanto non sono ravvisabili limitazioni cosiffatte nella disciplina normativa e l'introduzione delle stesse risulterebbe incoerente con un iter negoziale di risanamento che si estende sino a 120 giorni, prorogabili per altri 120 giorni; altresì in quanto l’art. 19, comma 3, C.C.I. prevede espressamente la riproposizione di domande di misure protettive o di altre misure cautelari ove precedentemente non concesse; e, ancora, in quanto l’art. 19, comma 7, C.C.I. si riferisce a tutti i procedimenti indicati nella norma stessa e non soltanto all’unico procedimento iniziale dal momento che l’esigenza di garantire la cristallizzazione del patrimonio che abbia intrapreso quel percorso di risanamento, proteggendolo da eventuali iniziative individuali dei creditori al fine di evitare il rischio che, nelle more del suo svolgersi, il piano negoziale diventi inattuabile, non può che essere soddisfatta che mediante il riconoscimento, al debitore, della possibilità di accedere alle misure cautelari inibitorie e di invocare la tutela cautelare secondo il procedimento previsto agli artt. 669 bis e seguenti. c.p.c., come richiamato dal più volte citato art.19 C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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