Corte di Cassazione (32634/2023) – Controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento e presupposti perché gli sia riconosciuta la capacità processuale in luogo del curatore, legittimato ordinario.
Cass., Sez. 3, 23 novembre 2023, n. 32634, Pres. Frasca, Est. Spaziani
FALLIMENTO - Controversie sui rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento - Legittimazione processuale del curatore - Spettanza - Legittimazione processuale del fallito – Limiti.
Nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, compresi nel fallimento, al fallito spetta una legittimazione processuale di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, e non anche quando detti organi si siano attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia; pertanto, il fallito, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento ex art. 43, secondo comma, L. fall., circoscritto alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico, e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente, non ha diritto di impugnare la sentenza in autonomia dal curatore - salva la speciale capacità riconosciuta, a determinate condizioni, nel rapporto tributario al contribuente fallito con riguardo all'impugnazione dell'atto impositivo - non essendo in tal caso ravvisabile disinteresse degli organi fallimentari ma una valutazione di opportunità sulla proposizione del gravame. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal già liquidatore della società dichiarata fallita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, rilevando che, quand'anche la sua posizione fosse assimilabile a quella del fallito, non aveva comunque la legittimazione ad impugnare la sentenza). Massima Ufficiale
[Cfr anche in questa rivista la citata Corte di Cassazione, Sez. Unite, 28 aprile 2023, n. 11287 – https://www.unijuris.it/node/6981 con vari richiami giurisprudenziali].