Corte di Cassazione (33022/2023) – Il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363 bis c.p.c non può essere ammesso laddove trattasi di esame di una questione di diritto cui difetti il requisito della difficoltà interpretativa grave.
Corte di Cassazione, Prima Presidenza, 28 novembre 2023, n. 33022 – Prima Presidente Margherita Cassano
Questione di diritto - Ritenute d'acconto operate sugli interessi attivi maturati sui conti correnti intestati a società fallita – Procedura fallimentare conclusasi senza residuo attivo – Diritto del curatore al rimborso fiscale – Principio applicabile a prescindere dalla natura della fallita, se società di capitali o di persone – Assenza di difficoltà interpretativa - Inammissibilità del rinvio pregiudiziale trattandosi di questione già risolta.
E' inammissibile la questione, oggetto di rinvio pregiudiziale, riguardante la legittimazione e la spettanza del diritto al rimborso delle ritenute a titolo di acconto ex art. 26, comma 4, lettera b), del D.P.R. n. 600/1973 sugli interessi maturati sui conti correnti o sui depositi detenuti e/o appresi dal curatore alla massa fallimentare nel corso della procedura fallimentare, qualora il fallimento riguardi una società di persone conclusosi senza residuo attivo e, quindi, senza alcun reddito imponibile (nello specifico la questione attiene alla sussistenza in capo al curatore del fallimento di una società di persone del diritto al rimborso del credito fiscale correlato alle ritenute d’acconto operate dalla banca sugli interessi attivi maturati in relazione ai conti correnti intestati alla società fallita). L’inammissibilità della questione sollevata col rinvio deriva dalla mancanza di una grave difficoltà interpretativa in ragione della già avvenuta affermazione giurisprudenziale di principi di diritto, che, benché espressi in relazione a società di capitali, possono essere estesi, per identità di ratio, anche alle società di persone. (Massima Ufficiale) [la Prima Presidenza, in ragione del principio generale applicabile in tema di ripetizione di indebito secondo cui il diritto di ripetere l’indebito spetta al solvens ex art. 2033 cod. civ., ha confermato che, nel caso del fallimento, il solvens si identifica con l’ente, come sostituito dal curatore, che ha riscosso gli interessi spettanti sul conto corrente intestato alla procedura al netto della ritenuta operata dal sostituto, vale a dire, in luogo di quello, col curatore, senza che a tal fine possa aver rilevanza la natura di tale ente quale società di capitali o di persone, ed ha pertanto deciso nel senso che l'ordinanza ricevuta dalla Corte di giustizia tributaria si doveva ritenere difettasse del requisito del grave interesse come richiesto per disporre il rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di assoggettabilità dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa all'imposta sul reddito sia per il periodo antecedente all'apertura della procedura, sia per quello compreso tra l'inizio e la fine della stessa, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 07 marzo 2019, n. 6630 https://www.unijuris.it/node/4621].