Tribunale di Bergamo - Vaglio di ritualità nel concordato semplificato ed assenza per taluni creditori di una utilità minima di cui non beneficerebbero nell’alternativa liquidatoria.

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Data di riferimento: 
06/12/2023

Trib. Bergamo, 6 dicembre 2023, Pres. Est. De Simone

Vaglio di ritualità nel concordato semplificato – Assenza per taluni creditori di una utilità minima di cui non beneficerebbero nell’alternativa liquidatoria – Difetto di una condizione essenziale – Irritualità della proposta.

L’art.25-sexies CCII riserva al Tribunale in primis un vaglio di ritualità della domanda, per cui occorre in questa sede riscontrare la sussistenza dei requisiti minimi di legge per l'accesso alla procedura, quali quantomeno la competenza, la tempestività della domanda e la sussistenza dei presupposti descritti dalla norma, tra i quali si colloca la legittimità anche sostanziale della proposta, necessariamente rispondente ad uno schema base imprescindibile, che è dato – oltre che dal rispetto dell’ordine delle prelazioni, dalla suddivisione eventuale in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, dalla coerenza e completezza della relazione dell’esperto – anche dall’attribuzione a ciascuno dei creditori della garanzia di un’utilità di cui nell’alternativa liquidatoria generale non beneficerebbe. Ciò premesso, qualora la proposta depositata non preveda alcuna soddisfazione per i creditori chirografari e privilegiati successivi a quelli titolari di crediti ex art. 2752, co. 3 c.c. ma l’utilità per tutti questi creditori insoddisfatti consista nei soli vantaggi fiscali connessi all’incapienza del patrimonio del debitore in procedura, vale a dire nella possibilità di recupere l'Iva sui crediti, detto adombrato vantaggio fiscale, di cui trasversalmente godrebbero i creditori monetariamente insoddisfatti, non costituisce una “posta attiva” propria ed esclusiva del concordato, in quanto essa emergerebbe anche nell’alternativo scenario liquidatorio giudiziale. Questa considerazione non consente di superare il vaglio di ritualità della proposta e comporta il rigetto della domanda formulata.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-6-dicembre-2023-pres-est-de-simone

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30386/CrisiImpresa?La-verifica-del-tribunale-sulla-proposta-di-concordato-semplificato

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30397/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-pregiudizio-e-utilit%C3%A0-nella-valutazione-del-Tribunale-di-Bergamo-sulla-comparazione-con-la-liquidazione-giudiziale

[Cfr purtuttavia in questa rivista: Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 03 ottobre 2023 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/7257 , laddove si precisa che “ non è necessario assicuri un “quid pluris”, ma deve quanto meno assicurare il raggiungimento di un risultato di equivalenza rispetto alle aspettative di soddisfo ritraibili dalla liquidazione concorsuale; ciò per un evidente favor per la soluzione concordataria, se pur in una prospettiva liquidatoria, in quanto, anche in tale minima ipotesi, la stessa è in grado di esprimere un vantaggio qualitativo per i creditori in termini di maggiore rapidità procedurale e di riparto”.]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza