Tribunale di Parma – Composizione negoziata: presupposti affinché possano essere riconosciute e conservate misure protettive e cautelari a favore del ricorrente. Limite del compenso spettante ai difensori/advisors.
Tribunale Ordinario di Parma, Sez. fallimentare, 26 settembre 2023 (data della pronuncia) – Giudice Enrico Vernizzi.
Composizione negoziata – Fase iniziale della procedura – Misure protettive - Presupposti richiesti perché possano essere confermate ed eventualmente prorogate.
Composizione negoziata – Misure protettive e cautelari - Giudice che le riconosciute – Possibilità che ne abbrevi la durata e che le revochi totalmente – Condizioni che giustificano una tale decisione.
Composizione negoziata – Compenso pattuito con i difensori/advisors – Limite entro il quale deve essere contenuto – Fondamento - Conseguente eventuale possibile riduzione.
In sede di composizione negoziata la conferma delle misure protettive all’inizio delle trattative può essere concessa solo a fronte di un piano “in continuità” che, secondo la valutazione prognostica dell’Esperto, consenta di approdare, in termini di ragionevolezza, ad un accordo con i creditori o comunque ad una delle soluzioni previste dall’art. 23, comma 1 e comma 2, lettera b).C.C.I. e ciò anche se la ricorrente non abbia ancora esplicitamente individuato la “veste giuridica”più adeguata che assumeranno. Diverso presupposto, di contro, dovrà presiedere la valutazione rimessa al giudicante in sede di eventuale proroga, laddove il giudizio di funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative dovrà necessariamente tener conto delle attività poste in essere successivamente alla fase di conferma e della concreta possibilità di procedere al risanamento attraverso uno degli strumenti individuati dall’art 23 che la ricorrente in tal caso avrà l’onere di indicare. L’eventuale proroga delle misure non potrà essere comunque concessa sulla base di mere dichiarazioni unilaterali dell’istante (ovvero in assenza di riscontro da parte dei creditori in concreto interpellati circa l’effettiva pendenza delle trattative) e non potrà prescindere da un’aggiornata e dettagliata situazione finanziaria ed economico patrimoniale, nonché di un’argomentata e specificamente motivata informativa dell’Esperto anche riguardo allo strumento prescelto dalla ricorrente ed alle criticità evidenziate dai creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'Esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti per il riconoscimento delle misure protettive o cautelari di cui all'art. 19, comma 4, C.C.I. può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, ai sensi del comma 6, revocarle, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il compenso pattuito con i difensori/advisors della ricorrente, non può eccedere il compenso previsto per l’Esperto, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato Esperto, dovendosi di conseguenza ridurre il relativo importo, nell’ambito dello strumento prescelto dalla ricorrente tra quelli offerti dall’art 23 C.C.I., ove risulti superato il suddetto limite. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-26-settembre-2023-est-vernizzi
https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30263/CrisiImpresa?Composizione-ne...
[in tema di conferma ex art. 7 del D.L. n. 118/2021 delle misure protettive e cautelari richieste ex art. 6, cfr. in questa rivista: Tribunale di Prato, 22 aprile 2022 https://www.unijuris.it/node/6239: in tema di possibile ricorso alla composizione negoziata anche nei casi di vera e propria insolvenza, purché riversibile: Tribunale di Bergamo, 25 maggio 2022 https://www.unijuris.it/node/6324; Tribunale di Roma,10 ottobre 2022 https://www.unijuris.it/node/6524; Tribunale di Bologna, 08 novembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6570 e Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6785; in tema di incompatibilità della richiesta di conferma delle misure protettive in sede di composizione negoziata con la presentazione di un piano di risanamento con finalità meramente liquidatorie: Tribunale di Bergamo, 15 febbraio 2022 https://www.unijuris.it/node/6086; Tribunale di Bergamo, 15 marzo 2022 https://www.unijuris.it/node/6251 e Tribunale di Ferrara, 21 marzo 2022 https://www.unijuris.it/node/6224].