Tribunale di Ivrea – Non è consentita l'apertura della liquidazione giudiziale “omisso medio” anche se con riferimento ad un concordato preventivo omologato nella vigenza della legge fallimentare salvo non abbia ad oggetto debiti sopravvenuti,
Tribunale Ordinario di Ivrea, Sez. Procedure Concorsuali, 18 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Vincenzo Maria Bevilacqua, Rel. Alessandro Petronzi, Giud. Meri Papalia.
Concordato omologato in sede fallimentare. Procedura ancora aperta nella fase esecutiva - Mancata risoluzione per inadempimento – Creditore concorsuale insoddisfatto - Istanza di liquidazione giudiziale – Inammissibilità “omisso medio” - Possibilità di apertura solo con riferimento a crediti sopravvenuti.
Siccome, ai sensi dell’art. 181 L.F. applicabile, ratione temporis, il decreto che omologhi il concordato preventivo aperto nella vigenza della legge fallimentare ne determina la chiusura, si deve ritenere inammissibile la domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore insoddisfatto nella vigenza del nuovo codice della crisi, quando ancora la procedura minore risulti in fase esecutiva, non essendosi i creditori avvalsi, a fronte dell'inadempimento del debitore, della possibilità di richiederne la risoluzione ai sensi dell'art. 186 L.F., ciò in quanto ai sensi dell'art. 390 primo comma, C.C.I., non essendo la procedura di concordato più pendente, trova applicazione la regola di cui all’art. 119, ultimo comma, C.C.I. che prevede che la liquidazione giudiziale può essere aperta solo a seguito di risoluzione del concordato, a meno che non emerga che la insolvenza sia conseguente a debiti sorti successivamente al concordato, vale a dire debiti non concorsuali, dovendosi solo i debiti insorti successivamente alla crisi regolata con il concordato potersi considerare “fatti sopravvenuti” generanti una nuova insolvenza e quindi non necessitanti di alcuna previa risoluzione dell’antecedente concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ivrea-18-ottobre-2023-pres-bevilacqua-est-petronzi
[in tema di pendenza della fase esecutiva di un concordato preventivo omologato e di possibilità della dichiarazione di fallimento “omisso medio”, in ragione della considerazione che l’inadempimento dell’obbligazione concordataria è essa stessa nuova insolvenza, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696 https://www.unijuris.it/node/6058; in senso difforme da quella decisione e quindi nel senso che l'omisso medio non dovrebbe avere albergo nel nostro sistema concorsuale (vecchio o nuovo che sia), in quanto solo i debiti insorti successivamente alla crisi regolata con il concordato possono considerarsi “fatti sopravvenuti” generanti una nuova insolvenza e quindi non necessitanti di alcuna previa risoluzione dell’antecedente concordato, e quindi in senso conforme alla decisione del Tribunale di Ivrea, cfr.: Corte d'Appello di Catania, 07 giugno 2023 https://www.unijuris.it/node/7050 , in senso viceversa conforme alla decisione delle Sezioni Unite Tribunale di Prato, 17 gennaio 2023 https://www.unijuris.it/node/6746].