Tribunale di Vicenza - Eccezione riconvenzionale di credito nei confronti del fallito ed accertamento in sede fallimentare.

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Data di riferimento: 
22/12/2009

Tribunale di Vicenza, 22 dicembre 2009 - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Credito opposto in compensazione di controcredito del fallimento - Accertamento - Rito fallimentare - Necessità.

L'accertamento di ogni credito nei confronti del fallito va fatto in sede fallimentare, anche se non comporta prima facie conseguenza alcuna per lo stato passivo, essendo finalizzato solo, in via di eccezione, alla compensazione con il controcredito. (gl) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: