Tribunale di Bari – Chiusura della liquidazione dei beni ex L. 3/2012 e consequenziale esdebitazione ex art. 14 terdecies: presupposti e condizioni ostative. Inopponibilità nei confronti del creditore anteriore non coinvolto in detta procedura.

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Data di riferimento: 
17/10/2023

Tribunale Ordinario di Bari, Sez. IV civ. - Procedure concorsuali, 17 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Giudice designato Paola Cesaroni.

Liquidazione del patrimonio ex L.3/2012 – Chiusura della procedura – Consequenziale istanza di esdebitazione – Nomativa applicabile – Tassatività delle condizioni ostative – Fondamento. 

Liquidazione del patrimonio - Condizioni di ammissibilità – Necessario coinvolgimento dei creditori anteriori – Mancata inclusione in elenco di un creditore – Inopponibilità nei suoi confronti del beneficio dell'esdebitazione – Possibilità per lo stesso di agire per la ristorazione del danno.

Con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio conclusasi nel vigore della L.3/2012,  e della conseguente domanda di esdebitazione avanzata entro l'anno della chiusura, il Tribunale adito deve fare applicazione dell’art. 14 terdecies L.3/2012, trattandosi di procedimento consequenziale, alle cui condizioni e presupposti è necessario ancorare la decisione. Trattasi di norma che ricalca in massima parte le previsioni contenute nell'art. 142 L.F. con riferimento al fallito persona fisica, onde anche in quel contesto le condizioni ostative devono considerarsi tassative e, pertanto, non suscettibili di applicazione analogica o estensiva, cosicché la circostanza del pagamento integrale dei privilegiati ed in percentuale dei chirografari consente la concessione del beneficio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

La procedura di liquidazione del patrimonio prevede tra le condizioni di ammissibilità il deposito dell’elenco dei creditori (artt. 9-14 ter L.3/12), creditori che partecipano appieno alla procedura di liquidazione ricevendo la comunicazione del liquidatore e dovendo depositare domanda di partecipazione (art. 14 sexies e ss. L.3/12). Antecedente logico necessario del beneficio dell’esdebitazione è pertanto la circostanza che ogni creditore sia stato indicato nell’elenco ed abbia potuto partecipare alla procedura di liquidazione, essendo invece non dirimente la circostanza dell’avvenuto pagamento all’interno della procedura. Laddove un creditore non sia stato pagato, avrà diritto a partecipare anche alla procedura di esdebitazione, potendo opporsi ad essa.  Ne consegue l’inopponibilità del beneficio della esdebitazione ai creditori che non siano stati inseriti nell’elenco e non abbiano preso parte alla procedura di liquidazione, e ciò sia nell’ipotesi in cui si tratti di crediti antecedenti, ricorrendo peraltro in tal caso l’ipotesi di una condotta presumibilmente fraudolenta, sia nell’ipotesi in cui il credito, pur se relativo a condotte antecedenti la procedura di liquidazione,  sia accertato o divenga comunque concreto nel corso della procedura di liquidazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bari-17-ottobre-2023-est-cesaroni

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30083/CrisiImpresa?Liquidazione-del-patrimonio-conclusasi-nel-vigore-della-l.-n.-3%2F2012-e-procedimento-di-esdebitazioneEsdebitazione

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30073/CrisiImpresa?Inopponibilit%C3%A0-del-beneficio-della-esdebitazione-al-creditore-che-non-sia-stato-inserito-nell%E2%80%99elenco-dei-creditori

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2023, n. 15359 https://www.unijuris.it/node/7066; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 maggio 2022, n. 15246 https://www.unijuris.it/node/6281; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 marzo 2018 n. 7550 https://www.unijuris.it/node/4049 e Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 novembre 2011, n. 24215 https://www.unijuris.it/node/1231].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: