Corte di Cassazione (23822/2023) – Il curatore dimessosi nel corso della procedura fallimentare non può avanzare la pretesa di equo indennizzo ex L. 89/2001 anche se siano trascorsi più anni prima che ne sia intervenuta la chiusura e sia stato liquidato.

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Data di riferimento: 
04/08/2023

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 04 agosto 2023, n. 23822 – Pres. Felice Manna, Rel. Aldo Carrato.

Curatore fallimentare – Istanza di dimissioni proposta in corso di procedura – Chiusura della  stessa intervenuta dopo molti anni - Liquidazione del compenso solo successiva -   Legittimazione a richiedere l’indennizzo per irragionevole durata della procedura - Esclusione - Fondamento.

Il curatore fallimentare non è legittimato ad avanzare la pretesa di equo indennizzo ex art. 1 L. n. 89/2001 (cd. "legge Pinto) per la durata irragionevole della procedura fallimentare, che in quanto protrattasi oltre la data delle rassegnate dimissioni abbia condizionato la liquidazione dei suoi compensi. La liquidazione delle spettanze dell'organo concorsuale al termine della procedura, proprio in quanto prevista per legge, è, infatti, dal medesimo preventivamente accettata. (Massima Ufficiale) [nello specifico, la Corte ha altresì precisato che al curatore, quale ausiliario nominato dal giudice, non poteva  essere riconosciuta la qualità di parte nel senso inteso da predetto articolo 1, né poteva ritenersi l'avesse acquisita a seguito delle sue sopravvenute dimissioni, trattandosi di credito non oggetto di insinuazione al passivo ma caratterizzantesi come prededucibile ex art. 111 L.F.] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-2-4-agosto-2023-n-23822-pres-manna-est-carrato

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: