Corte di Cassazione, Sezioni Unite (28167/2923) - Obbligo di astensione del giudice delegato per gravi ragioni di convenienza.

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Data di riferimento: 
06/10/2023

Cass., Sez. Un., 6 ottobre 2023, n. 28167, Pres. Cassano, Est. Scrima

Giudice Delegato - Illecito disciplinare - Inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 109/2006) - Relazione sentimentale del giudice delegato al fallimento con il curatore fallimentare - Configurabilità - Fondamento - Inizio della relazione successivo al conferimento dell'incarico - Irrilevanza.

Integra l'illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n.109 del 2006, la condotta del magistrato, con funzione di giudice delegato alle procedure concorsuali, che omette di astenersi, per gravi ragioni di convenienza, nelle procedure in cui il curatore fallimentare ha o ha avuto una relazione sentimentale con l'incolpato, a nulla rilevando che questa sia iniziata successivamente al conferimento dell'incarico, in quanto il dovere di astensione sussiste anche con riferimento alle attività connesse a quelle più propriamente giurisdizionali, come quella di vigilanza sull'operato del curatore. 

Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-un-6-ottobre-2023-n-28167-pres-cassano-est-scrima

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30038/CrisiImpresa?Obbligo-di-astensione-del-giudice-delegato

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: