Tribunale di Torre Annunziata – Composizione negoziata della crisi: l’istanza di liquidazione giudiziale avanzata da terzi non ne preclude l’accesso.
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sez. III civ., 20 luglio 2023 (data della pronuncia) – Giudice delegato Anna Laura Megliulo.
Istanza di liquidazione giudiziale proposta dal debitore - Composizione negoziata della crisi – Domanda di accesso e di misure protettive dallo stesso avanzata - Divieto di presentazione ex art. 25 quinquies C.C.I. - Domanda di liquidazione giudiziale proposta dai creditori - Non ricorrenza di quel divieto – Sospensione temporanea di quel procedimento.
Con riferimento alla presentazione da parte del debitore di una domanda ex art. 17 C.C.I. di nomina dell'esperto volta all'apertura della composizione negoziata della crisi ed alla contestuale istanza ex art. 18 C.C.I. di applicazione di misure protettive del patrimonio, nonostante l'art 25 quinquies, prima parte, C.C.I. preveda che “L'istanza di cui all'articolo 17, non puo' essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40”, e quindi in pendenza del procedimento per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come quello volto alla liquidazione giudiziale dell'impresa, deve ritenersi che debba ugualmente sospendersi, in attesa della definizione del procedimento di composizione negoziata, quello volto all'apertura della liquidazione giudiziale su domanda dei creditori. Ciò in quanto l'art. 25 quinquies, in modo coerente con le finalità della Direttiva Insolvency, volte al salvataggio dell'impresa laddove "vitale", passibile cioè di risanamento, deve essere interpretato nel senso che il divieto previsto da quella disposizione operi nelle sole ipotesi in cui la (contestuale) procedura di liquidazione giudiziale sia stata avviata su impulso del debitore, in quanto il ricorso alla composizione negoziata costituisce iniziativa sintomatica di un suo intento dilatorio, e non anche quando l'accesso a quello strumento di regolazione della crisi sia stato richiesto da altri soggetti perché in tal caso la relativa domanda può essere temporaneamente paralizzata ex art. 18, comma quarto, C.C.I. dalla richiesta del debitore di misure protettive, salvo revoca delle stesse. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29787/CrisiImpresa?La-domanda-di-liquidazione-giudiziale-ad-istanza-di-terzi-non-preclude-l%27accesso-alla-composizione-negoziata
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Proced. Concorsuali, 23 giugno 2023 https://www.unijuris.it/node/7158].