Tribunale di Forlì – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: in sede di valutazione della convenienza del piano il giudice deve paragonarne gli effetti con quelli conseguibili in caso di liquidazione controllata.
Tribunale Ordinario di Forlì, Sez. Civile – Procedure Concorsuali, 29 agosto 2023 – Giudice delegato Barbara Vacca.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Omologazione – Verifiche che il giudice è chiamato a compiere – Ammissibilità giuridica e fattibilità della proposta in concreto presentata – Presenza di contestazione in merito alla convenienza della proposta di ristrutturazione – Controllo del giudice esteso anche a tale aspetto – Limite - Riscontro della sua convenienza rispetto alla sola liquidazione controllata.
Con riferimento ad un piano del consumatore che, essendo il proponente nullatenente, preveda per una durata di cinque anni, al fine di poter addivenire al pagamento delle spese prededucibili relative al compenso dell'OCC, all'integrale pagamento dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ed a quello dei creditori chirografari nella misura del 7,5%, la messa a disposizione dei creditori per solo quel periodo e non, come avrebbe potuto, per un lasso di tempo maggiore, di una quota del suo stipendio di importo pari a quello già trattenutogli mensilmente in ragione di un precedente pignoramento del quinto come operato nei suoi confronti da uno di quest'ultimi creditori, si deve ritenere che, in caso di contestazione della convenienza della proposta di ristrutturazione avanzata dal cessionario in quanto in tal modo verrebbe a conseguire un importo stralciato del 95% del proprio credito perché il debitore otterrebbe l'effetto di privarsi di un importo pari a quello pignorato ma per un tempo di molto inferiore a quello previsto, il giudice per procedere all’omologa, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta in concreto presentata, debba, per quanto concerne la sua convenienza per i creditori, limitarsi, spettando a quelli tale valutazione, ad appurare che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria, che, tuttavia, non può essere intesa come qualsiasi altra alternativa liquidatoria individuale, bensì come liquidazione controllata che è l’unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi per il debitore-consumatore al fine di conseguire l’effetto esdebitatorio, che è diventato un vero e proprio diritto per il debitore, in presenza della condizioni previste. Ne consegue pertanto per tale ragione che l'omologazione non potrà che essere riconosciuta, con conseguente definitiva improseguibilità del pignoramento presso terzi, stante che in quel caso si potrà riscontrare la sussistenza anche del presupposto della convenienza per i creditori avendo il consumatore messo a disposizione dei creditori una quota mensile dei propri stipendi futuri per un periodo certamente superiore al termine triennale di durata massima della liquidazione controllata di cui all'art. 282 C.C.I., tenuto conto che decorso detto termine si determina l’esdebitazione di diritto ed il liquidatore non potrà apprendere le ulteriori quote dei redditi futuri. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)