Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Ammissione del terzo espropriato a concordato preventivo: non si trasferisce a favore del creditore pignorante il privilegio che accompagna il credito pignorato.

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Data di riferimento: 
11/06/2023

Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 11 giugno 2023 (data della pronuncia) – Giudice Elisabetta Bernardel.

Concordato preventivo – Sentenza di omologazione – Presupposto – Verifica dei crediti al solo fine del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione – Nessun giudicato in ordine all'esistenza, all'entità ed al rango dei crediti - Accertamento da eventualmente svolgersi nel corso di un giudizio ordinario.

Espropriazione presso terzi – Effetto conseguente – Traslatio del privilegio che accompagnava il credito vantato dal creditore procedente nei confronti del debitore principale – Esclusione.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato in ordine all'esistenza, all'entità ed al rango (privilegiato o chirografario) dei crediti ed agli altri diritti implicati nella procedura; essa, infatti, non presuppone un accertamento giurisdizionale dei crediti, ma una verifica amministrativa, avente carattere meramente delibativo e volta esclusivamente a consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, e non esclude quindi la possibilità di promuovere successivamente un ordinario giudizio di cognizione nei confronti dell'impresa in concordato, al fine di far accertare il proprio credito ed il privilegio che eventualmente lo assiste. Deve infatti ritenersi che l’unico strumento idoneo a riconoscere il diritto di credito in modo incontrovertibile (esistenza, entità, rango, opponibilità), sia nell’ambito della procedura concordataria, che nella fase di liquidazione, sia un autonomo giudizio di accertamento, ciò in quanto solo l’eventuale sentenza definitiva favorevole al creditore potrà avere l’effetto di includere il credito nel passivo concordatario, con conseguente obbligo degli organi della procedura di tenerne conto nella distribuzione delle risorse che compongono l’attivo , in quanto la sentenza emessa al riguardo è destinata a fare stato ai fini della liquidazione concordataria. (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)

In tema di espropriazione presso terzi, sebbene l’azione svolta dal creditore ex art. 543 c.p.c. , secondo la costante giurisprudenza, debba ritenersi esercitata iure proprio e non in via surrogatoria, in quanto essa non mira ad accertare il rapporto tra il debitore ed il terzo ma a conseguire il risultato necessario alla prosecuzione della procedura con un accertamento strumentale a definire l’appartenenza al debitore delle cose o delle somme, anche sotto il profilo quantitativo, per come esse sono indicate in pignoramento, e non possa estendersi oltre il contenuto della enunciazione compiuta dal creditore, dall'esito di tale azione non può derivare una “traslatio” del privilegio che accompagnava il credito vantato dal creditore procedente nei confronti del debitore principale, su quello che quest’ultimo vantava nei confronti del terzo pignorato, in forza del quale sia stato eseguito il pignoramento stesso [nello specifico il Tribunale ha confermato che nonostante il credito vantato dalla creditrice espropriante, quale società cooperativa agricola, nei confronti della sua debitrice originaria godesse, a fronte della vendita di prodotti agricoli, del privilegio di cui all’art. 2751 bis, comma 1, n. 5 bis c.c, non poteva ritenersi privilegiato, bensì chirografario, il credito di cui a seguito dell'assegnazione era divenuta titolare  la stessa creditrice nei confronti del terzo pignorato come ammesso alla procedura di concordato preventivo, ciò in quanto il credito vantato dalla di lei debitrice nei confronti del terzo di cui era divenuta assegnataria a seguito dell'esperimento  della procedura di espropriazione presso terzi nasceva dal mancato pagamento di canoni di locazione di ramo d'azienda e non aveva perciò la stessa natura di quello di cui era originariamente titolare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-11-giugno-2023-est-bernardel

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29699/CrisiImpresa?Il-privilegio-che-accompagna-il-credito-pignorato-non-si-trasferisce-a-favore-del-creditore-pignorante

[con riferimento alla prima massima, in tema di natura amministrativa della verifica eseguita in sede di omologazione del concordato, cfr. in questa rivista: Tribunale di Padova 18 maggio 2016https://www.unijuris.it/node/2889].

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: