Tribunale di Torino – Concordato minore: inammissibilità dell'accesso alla procedura da parte di un imprenditore, anche individuale, cancellato dal registro delle imprese.
Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Procedure concorsuali, 24 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Vittoria Nosengo, Rel. Carlotta Pittaluga, Giud. Stefano Miglietta.
Sovraindebitamento - Concordato Minore – Accesso alla procedura da parte di un imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese – Inammissibilità – Fondamento.
In pendenza di una domanda di liquidazione controllata formulata ai sensi dell'art. 268, comma 2, C.C.I. da un creditore nei confronti di un suo debitore in stato di insolvenza, già titolare di una ditta individuale cancellata dal registro delle imprese, non può trovare accoglimento la richiesta dello stesso di riconoscimento ex art. 271 C.C.I. di un termine al fine della presentazione di una proposta di concordato minore, ciò in quanto l'art. 33, comma 4, C.C.I. inibisce l'accesso a quella procedura da parte dell'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, senza fare distinzione tra imprenditore individuale e collettivo [nello specifico pertanto il Tribunale ha respinto la domanda del ricorrente e, in presenza dei necessari presupposti, ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata nei di lui confronti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)