Tribunale di Modena – Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione: ai fini dell'ammissione alla procedura il tribunale può, per evitare di doverla da subito bloccare, richiedere al ricorrente i chiarimenti che reputa necessari.
Tribunale di Modena, Sez. III civ. e procedure concorsuali, 26 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Emilia Salvatore, Rel. Carlo Bianconi, Giud. Camilla Ovi.
Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione -Istanza di ammissione e di proroga delle misure protettive – Mancanza delle condizioni essenziali – Tribunale – Integrazione della domanda entro un termine prefissato – Decisione che può assumere in alternativa all'arresto immediato della procedura.
Con riferimento ad un'istanza di ammissione ad un “piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione”, benché l'art. 64 bisCCII non richiami l'art. 47, comma 4, CCII, come previsto in caso di domanda di accesso a concordato preventivo, il tribunale può, per evitare nell'interesse dei creditori l'arresto immediato della procedura per mancanza delle condizioni essenziali, disporre che il ricorrente integri entro un termine prefissato la proposta, il piano e l'attestazione con i chiarimenti che lo stesso tribunale ritiene, in particolare ai sensi dell'art. 87 C.C.I., necessari e può, contestualmente, prorogare, come da richiesta del debitore, nel limiti di cui all'art. 8 C.C.I., le misure protettive già allo stesso riconosciute ex art. 55 C.C.I. con decreto, se ciò giova alla prosecuzione della procedura e non ne deriva un pregiudizio irreparabile alle parti interessate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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