Corte di Cassazione (13877/2023) - Accordo di composizione ex L. 3/2012: limite di applicabilità della regola del silenzio-assenso in sede di riscontro dell'adesione o meno da parte dei creditori.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2023, n. 13877 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Eduardo Campese.
Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Assenso o dissenso dei creditori alla proposta – Applicazione, ex art. 11 primo comma, L.3/2012, della regola del silenzio-assenso – Limite.
La previsione contemplata dall'art. 11, primo comma, ultima parte L. 3/2012, alla luce della quale la mancata manifestazione da parte di un creditore, entro i dieci giorni precedenti l'udienza fissata ai sensi dell'art. 10, primo comma, del consenso o del dissenso alla proposta di accordo di composizione della crisi formulata dal soggetto sovraindebitato, equivale all'espressione del consenso, va intesa restrittivamente nel senso che solo il comportamento assolutamente inerte della parte, che nulla fa e/o nulla dice in ordine a detta proposta, va considerato idoneo ad essere considerato quale voto favorevole e che, viceversa, tale effetto non può estendersi all'ipotesi di manifestazione di volontà, positiva o negativa, invece espressamente resa, anche se con modalità ritenute invalide od inefficaci., in quanto in tal caso la regola del silenzio-assenso non risulta estensibile e divengono applicabili le norme del codice civile che danno spazio all'indagine sulla volontà delle parti e prevedono forme di sanatoria dello stesso (nei casi in cui il vizio è causa di annullabilità e non di nullità). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29529.pdf
[in tema di proponibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto del tribunale di accoglimento o di rigetto avverso il diniego di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del piano del consumatore, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2022, n. 35976 https://www.unijuris.it/node/6708 (che si è anche espressa nel senso che spetta solo al titolare del credito esprimere il voto favorevole o contrario con riferimento a quelle procedure); Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 aprile 2019., n. 10095 https://www.unijuris.it/node/4652; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2018 n. 4451 https://www.unijuris.it/node/3988; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 settembre 2022, n. 28013 https://www.unijuris.it/node/6494 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 luglio 2021, n. 21828 https://www.unijuris.it/node/5764],