Tribunale di Bergamo – Composizione negoziata: anche una illustrazione sommaria del piano di risanamento può considerarsi sufficiente nella fase iniziale a consentire, su parere conforme dell'esperto, la conferma delle misure protettive.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
08/05/2023

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., crisi d'impresa e esecuz. forzate, 08 maggio 2023 (data della pronuncia) – Giud. Laura De Simone.

Composizione negoziata – Istanza di conferma delle misure protettive – Illustrazione seppur sommaria di un piano di risanamento – Presupposto necessario – Ruolo determinante  dell'esperto.

Al fine dell'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 17, comma 3, lettera b) C.C.I., per il debitore che chieda di accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi inserendo nella piattaforma telematica un progetto di piano di risanamento, si deve ritenere risulti sufficiente, in particolare per ottenere la conferma delle misure protettive già operanti ai sensi dell'art. 18, comma 1, C.C.I. così da assicurarne la permanenza in pendenza delle trattative fino alla conclusione della procedura, l’illustrazione anche solo sommaria, purché definita e chiara, degli obiettivi ristrutturatori dell’impresa e delle iniziative a tal fine funzionali e quindi un’impostazione iniziale del tragitto di recupero dell’equilibrio economico finanziario e degli interventi che si metteranno in campo; ciò in quanto la compiuta elaborazione e definizione di un piano in seno alla composizione negoziata non è attività rimessa unicamente al debitore e ai suoi professionisti, ma è un compito ascrivibile allo stesso esperto, nel concerto fra debitore e creditori, sulla base del progetto depositato dall’imprenditore. Su tali basi spetta proprio a detto organo, anche qualora sussistano in quella fase ampi margini di incertezza in ordine alla realizzabilità del progetto di risanamento, coinvolgere ex art. 17, comma 5, terzo inciso, C.C.I.  nell’interlocuzione i creditori, supportando l’imprenditore ad elaborare una strategia negoziale efficace ed idonea ad alimentare le trattative coi principali creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-8-maggio-2023-est-de-simone

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29547.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza