Corte di Cassazione (20063/2023) – E’ ammissibile la compensazione tra il credito IVA del fallito per operazioni prefallimentari ed i debiti erariali sorti anteriormente anche quando il controcredito divenga liquido od esigibile solo successivamente.
Cass., Sez. 5, 13 luglio 2023, n. 20063, Pres. Bruschetta, Est. Caradonna
COMPENSAZIONE - Fallimento - Credito d'IVA - Compensazione con debiti erariali – Ammissibilità.
In materia tributaria è ammissibile la compensazione, ex art. 56 della L. fall., del credito IVA chiesto a rimborso dal fallito con i debiti erariali, sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile successivamente, non determinandosi violazione del principio di neutralità dell'imposta poiché la posizione IVA maturata in epoca precedente la dichiarazione di fallimento è differente da quella successiva, ponendosi la coincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e postfallimentari come circostanza meramente occasionale, che non muta l'autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, di cui il curatore è avente causa e amministratore del patrimonio, e quelle riferibili alla massa dei creditori, nel cui interesse opera il curatore stesso, quale gestore del patrimonio altrui, con conseguente necessità di redazione, ai sensi dell'art. 74 bis del D.P.R. n. 633/1972, di due distinte dichiarazioni IVA, aventi ad oggetto le operazioni effettuate dal fallito anteriormente e successivamente al fallimento. Massima Ufficiale
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29622.pdf
[Cfr in questa rivista anche Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 15 giugno 2021, n. 16779 – https://www.unijuris.it/node/5829 e Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 29 maggio 2019, n. 14620 – https://www.unijuris.it/node/5222]