Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Piano del consumatore: necessità, nel caso in cui non sia prevista la liquidazione del bene su cui sussiste la causa di prelazione, che il creditore ipotecario sia soddisfatto entro un anno e per intero.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 01 giugno 2023 (data della pronuncia) – Giudice Elisabetta Bernardel.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Creditore ipotecario - Soddisfazione non integrale differita oltre l'anno – Previsione inammissibile – Fondamento.
In assenza di un espresso assenso del creditore in ordine alla previsione di soddisfacimento in misura falcidiata, oltre l’anno dall’omologa, di un credito ipotecario e in assenza di vendita del bene gravato dal privilegio,non può che dichiararsi inammissibile il ricorso per l'omologa di un piano del consumatore per difetto del requisito previsto dall'art. 8, quarto comma, L. 3/2012; ciò in quanto detta disposizione deve essere interpretata, in conformità al parere espresso dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 4451/2018), nel senso che, nel caso appunto che non sia prevista la liquidazione del bene su cui insiste la causa di prelazione, il debitore deve soddisfare entro un anno e per intero il creditore prelatizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-1-giugno-2023-est-bernardel
[in tema di indisponibilità del termine di cui all'art. 8, quarto comma, L. 3/2012 cfr. appunto in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2018 n. 4451 https://www.unijuris.it/node/3988 e, in senso conforme, per coerenza, ai sensi dell'art. 186 bis, comma secondo, lettera c), L.F., in tema di pagamento dilazionato dei creditori privilegiati in sede di concordato preventivo: Cassazione civile, Sez. I, 09 maggio 2014 n. 10112 https://www.unijuris.it/node/2317, che si espressa nel senso che, onde evitare la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, il pagamento integrale del creditore prelatizio deve avvenire entro un anno dall'omologazione; viceversa in senso difforme, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834 https://www.unijuris.it/node/4760 che ha ammesso la possibilità di omologare un piano del consumatore che preveda il pagamento dei crediti prelatizi oltre l'anno dall'omologazione, in assenza di liquidazione del bene, purché al creditore prelatizio interessato sia data la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore].