Tribunale di Ravenna – Apertura della liquidazione giudiziale di gruppo con riunione alla nuova procedura unitaria di quelle già singolarmente proposte nei confronti di alcune delle società facentine parte.

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Data di riferimento: 
23/05/2023

Tribunale Ordinario di Ravenna, Ufficio concorsuale e per la risoluzione della Crisi e dell'Insolvenza, 23 maggio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Mariapia Parisi, Rel. Paolo Gilotta, Giud. Massimo Vicini.

Liquidazione giudiziale di gruppo – Pendenza di ricorsi già aperti nei confronti di singole società che ne fanno parte – Separazione di quelle dal contesto della nuova procedura – Necessità esclusa – Riunione delle domande autonome in quella unitaria – Fondamento.

Nell’ipotesi di domanda formulata in proprio dalla holding di un gruppo di imprese per l’avvio di una procedura unitaria di liquidazione giudiziale di gruppo in pendenza di distinti ricorsi per l’apertura di autonome procedure già proposte nei confronti di alcune delle società che ne fanno parte, si deve ritenere che non occorra separare dal ricorso unitario le domande riguardanti le società per le quali è pendente un procedimento autonomo e riunirle con queste ultime exart. 7 comma 1, C.C.I., in quanto trattasi di norma più propriamente pensata per assicurare il simultaneus processus a fronte di un concorso eterogeneo di domande genericamente attinenti alla regolazione della crisi e dell’insolvenza del medesimo debitore ed in quanto il ricorso per l’autoliquidazione ex art. 287 CCI, presentato simultaneamente da più imprese del gruppo, non si presta ad essere parcellizzato e “separato” (sulla falsariga di quanto consentito dall’art. 104, comma 2 c.p.c.), ma stimola invece ai sensi del medesimo art. 287, primo comma, C.C.I. lo svolgimento di una  verifica in merito all'opportunità di “forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive” e, quindi, offre una prospettazione ad ampio raggio delle sinergie infragruppo atte a giustificare l’apertura di una liquidazione giudiziale unitaria tale da assumere piuttosto i  connotati di “principalità” (exart. 40 c.p.c.), con conseguente riunione alla procedura di gruppo delle domande autonome “satelliti” pur anteriormente iscritte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ravenna-23-maggio-2023-pres-parisi-est-gilotta

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza