Tribunale di Torino – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: in presenza di due proposte può trovare accoglimento quella che prevede una più lunga durata della procedura se garantisce ai creditori una maggiore soddisfazione.
Tribunale di Torino, Sez. VI civ., 21 marzo 2023 (data della pronuncia) – Giudice Sterfano Miglietta.
Ristrutturazione dei debiti – Consumatore – Previsione di due proposte di durata diversa – Tribunale – Opzione per quella in grado di garantire una maggior soddisfazione dei creditori – Durata più lunga della procedura – Criterio considerato non decisivo e non preclusivo.
Si deve considerare ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. C.C.I. formulata dal debitore in via principale, che preveda una soluzione più soddisfacente per i creditori con tempistiche comunque compatibili con la procedura, tenuto conto che, in assenza di una specifica disposizione di legge sul termine massimo di durata della procedura, può essere omologato un piano che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore a cinque o sette anni, a condizione che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati da una siffatta soluzione rispetto alle alternative praticabili [nello specifico, il consumatore aveva formulato due proposte, una in via principale, della durata di sette anni, che prevedeva la corresponsione a favore dei creditori per tutto quel tempo di un importo mensile determinato, ed una, in via subordinata, prevedente il pagamento del medesimo importo mensile ma per una durata minore; con riferimento al contenuto delle stesse il Tribunale si è espresso a favore della prima dato che garantiva ai creditori, in ragione della maggior durata, una percentuale di soddisfazione logicamente superiore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29260.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27544 https://www.unijuris.it/node/4910].