Tribunale di Mantova - Liquidazione controllata e cessazione dell’operatività della cessione del quinto dello stipendio con conseguente inefficacia di eventuali avvenuti pagamenti.

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Data di riferimento: 
20/04/2023

Tribunale Mantova, 20 Aprile 2023. Pres. Gibelli. Est. Bernardi.

Liquidazione controllata di stipendio o pensione – Cessione del quinto in corso –Falcidiabilità – Applicabilità dell’art. 144 CCI.

Nell’ipotesi in cui, nella procedura di liquidazione controllata, l’istante chieda che venga revocato il versamento relativo alla cessione del quinto dello stipendio in favore di un istituto di credito; benché in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: 1) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); 2) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; 3) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); 4) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; 5) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; 6) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, e deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore dell’istituto di credito.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29176.pdf

[Cfr in questa rivista Tribunale di Verona, Sez. II , 20 settembre 2022 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/6472 ]

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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