Tribunale di Brindisi – Piano del consumatore ex L. 3/2012: considerazioni in tema di” colpa grave”, requisito soggettivo che ne escluderebbe l'omologazione, e in tema di “limiti possibili di durata” della procedura.

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Data di riferimento: 
18/03/2023

Tribunale di Brindisi, Settore Esecuzioni Concorsuali, 18 marzo 2023 – Giudice Delegato Antonio Ivan Natali.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Requisito della meritevolezza – Presupposto richiesto perché risulti omologabile - Necessaria esclusione in particolare della “colpa grave”- Contegni a seguito dei quali si può considerare integrata.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Durata possibile – Insussistenza di limiti particolari.

Con riferimento alla proposta di piano del consumatore ex art. 12 bis L.3/2012, la ‘colpa grave’ che, escludendo il requisito della meritevolezza, ne precluderebbe l’eventuale omologa, si deve ritenere ricorra ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza. Tale requisito soggettivo deve pertanto considerarsi integrato solo in presenza di un contegno del soggetto sovraindebitato di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare non curanza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alla prevista durata del piano del consumatore si deve ritenere che non esistano particolari limiti perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del favor debitoris che permea la specifica disciplina del sovraindebitamento. Così come accade nel concordato preventivo, con riferimento al termine di cui all'art. 186 bis, secondo comma, lettera c) L.F., deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato. Anche il disposto dell'art. 8, comma 4, L. 3/2012 che prevede che «la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione» non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento in particolare dei crediti privilegiati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29002.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17391 https://www.unijuris.it/node/5299 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27544 https://www.unijuris.it/node/4910].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: