Corte di Cassazione (6549/2023) – Fallimento di società che, allorché in bonis, aveva consegnato, per la loro custodia, ad una banca proprie azioni costituenti pegno concesso ad altra banca a titolo di garanzia: obblighi gravanti su quegli istituti.

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Data di riferimento: 
06/03/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 marzo 2023, n. 6549 – Pres. Antonio Valitutti, Rel. Andrea Fidanzia.

Pegno di azioni – Costituzione a titolo di garanzia da parte di una società poi fallita – Pericolo di perdita di valore di quei titoliEvento  determinante - Conoscibilità da parte della banca creditrice o di quella consegnataria – Presupposto da cui dipende la rispettiva responsabilità in caso di omissioni nella custodia.

Il canone generale della buona fede oggettiva si deve ritenere imponga al creditore pignoratizio che abbia ricevuto, ai sensi dell'art. 2786, primo comma, c.c., in consegna i beni oggetto della garanzia,, laddove il rischio di un deterioramento ed erosione del valore di quei beni venga sensibilmente a manifestarsi in modo oggettivo, di prendere in considerazione e di esaminare, conformemente alla previsione di cui all'art. 2795 c.c., per risultare esente dalla responsabilità che su di lui graverebbe ai sensi del'art. 2790 cc. per mancata custodia, la possibilità di un’eventuale vendita anticipata degli stessi, in quanto detta clausola fa ricadere su quel soggetto un dovere di necessaria salvaguardia dell’interesse altrui, nel limite in cui non venga a pregiudicare il proprio interesse oggettivo. Laddove invece, i beni pignorati siano stati, ai sensi del secondo comma dell'art. 2786 c.c., consegnati ad un terzo custode designato dalle parti, si trasferisce in capo a quello, quale possessore, l'obbligo di assicurare la loro conservazione e di protezione del debitore, ma, in tal caso, si deve ritenere che non sia a lui trasferita la prerogativa di procedere alla liquidazione anticipata di quei beni, ma che su di lui gravi, comunque, laddove sia a conoscenza, al pari del creditore, di informazioni suscettibili di causare effetti di quel tipo, in solido con quello, la responsabilità per i danni subiti dal debitore a motivo della perdita o dell'erosione del valore degli stessi, in quel caso per non aver mantenuto il loro valore originario [nello specifico, una banca aveva ricevuto in custodia da parte di una società poi fallita delle azioni costituite in pegno a garanzia di altra banca divenuta  sua creditrice a fronte della concessione alla stessa di  una linea di credito, azioni che a seguito della declaratoria di fallimento, avevano perso integralmente il loro valore, e la Cassazione, investita del ricorso avverso la decisione della Corte d'Appello ha rimesso la causa al giudice di rinvio per avere la Corte distrettuale deciso la lite in diritto senza verificare la ricorrenza del necessario presupposto rappresentato dall'essere state le due banche, rispettivamente quale creditrice e custode, effettivamente o meno a conoscenza dell'imminente dissesto finanziario della società emittente le azioni prima che ne fosse dichiarato il fallimento e, quindi, se fossero in possesso di quelle importanti informazioni la cui omessa comunicazione e valorizzazione costituiva la base per poterle ritenere rispettivamente responsabili, seppur per ragioni diverse, della perdita di valore di quei titoli]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29012.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 maggio 2019, n. 12863 https://www.unijuris.it/node/4681].

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