Tribunale di Mantova – Possibile ammissione alla procedura di concordato minore di persona fisica titolare sia di debiti personali che di debiti di natura non consumeristica.
Tribunale Ordinario di Mantova, Ufficio Procedure Concorsuali, 27 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Mauro Pietro Bernardi.
Soggetto sovraindebitato – Codice della crisi - Qualificazione come “altro debitore” - Titolarità di debiti promiscui: personali e non consumeristici - Procedura di concordato minore – Possibile ammissione – Fondamento.
Non osta alla ammissione alla procedura di concordato minore la circostanza che il ricorrente, persona fisica, intenda unitariamente definire la propria posizione debitoria che deriva sia da debiti personali sia da debiti di natura non consumeristica [nello specifico, debiti in gran parte derivanti da fideiussioni prestate in favore di una società di capitali, dichiarata fallita, di cui era socio e deteneva la maggioranza delle quote], atteso che gli artt. 74, comma 1, e 2, comma 1, lettera c), C.C.I. fanno riferimento unicamente alla tipologia del singolo debitore (qualificato nel caso di specie come “altro debitore”, non “consumatore”), interpretazione questa che appare conforme sia al principio costituzionale di ragionevole durata del processo (v. art. 111, comma II, Cost.), sia a quello generale di ragionevolezza, sia infine alla indicazione contenuta nell’art. 24 della direttiva UE 1023/2019 e nel considerando n. 84 della stessa ove si raccomanda (sia pure ai fini della esdebitazione) la trattazione in un’unica procedura della ristrutturazione dei debiti aventi natura personale e professionale, dovendosi infatti rilevare che una soluzione diversa comporterebbe un allungamento dei tempi di definizione processuale, un aggravio delle pendenze giudiziarie e determinerebbe un ingiustificato aumento di costi sia per la debitrice che per i creditori. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28836.pdf
[con riferimento alla possibilità che nel corso di un'unica procedura vengano definiti anche debiti “promiscui”, cfr. in questa rivista: Tribunale Reggio Emilia, 13 Febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6737; Tribunale di Napoli Nord, 12 novembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6588; Tribunale di Reggio Emilia, 20 ottobre 2022 https://www.unijuris.it/node/6532 e con riferimento alla disciplina di cui alla L. 3/2012: Tribunale di Caltanissetta, 01 giugno 2022 https://www.unijuris.it/node/6741 e Cassazione civile, sez. I, 01/02/2016, n. 1869 https://www.unijuris.it/node/3230].