Corte di Cassazione - Irragionevole durata del fallimento ed equa riparazione per il creditore insinuato al passivo.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA CIVILE - Sentenza n. 9607 del 22 aprile 2010
Dott. SALME' Giuseppe Presidente
Dott. ZANICHELLI Vittorio rel. Consigliere
Dott. SCHIRO' Stefano Consigliere
Dott. SALVATO Luigi Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto Consigliere
La disciplina dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui dà vita la dichiarazione di fallimento. GF - riproduzione riservata.
Per quanto attiene al periodo di ragionevole durata del procedimento fallimentare "i criteri ed il parametro elaborati per i giudizi ordinari di cognizione, ovvero per il processo di esecuzione singolare, non sono meccanicamente estensibili alla procedura fallimentare, occorre infatti tenere conto che questa è caratterizzata, di regola, da una peculiare complessità in considerazione sia della presenza -nella maggioranza dei casi- di una pluralità di creditori, sia della necessità di un numero di adempimenti non semplici (relativi all'accertamento dei crediti, alla individuazione e definizione dei rapporti in corso, al recupero dei crediti, alla ricostruzione dell'attivo, alla liquidazione), stabiliti proprio al fine e nel tentativo di realizzare al meglio i diritti dei creditori. GF - riproduzione riservata.
La durata ragionevole del fallimento, all'evidenza, non è suscettibile di essere predeterminata ricorrendo allo stesso standard previsto per il processo ordinario, in quanto ciò è impedito dalla constatazione che il fallimento "è, esso stesso, un contenitore di processi", con la conseguenza che la durata ragionevole stimata in tre anni può essere tenuta ferma solo nel caso di fallimento con unico creditore, o comunque con ceto creditorio limitato, senza profili contenziosi traducentisi in processi autonomi. GF - Riproduzione riservata.
Nel fissare il termine di ragionevole durata, occorre avere riguardo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, considerando che detto giudice privilegia una valutazione "caso per caso", che non rende agevole individuare un termine fisso (anche in relazione al giudizio civile ordinario è, quindi, possibile desumere soltanto in linea tendenziale che il termine di ragionevole durata è di tre anni). GF - Riproduzione riservata.
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Corte di cassazione 22 aprile 2010 n. 9607.pdf | 67.39 KB |