SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - PROVA DEL CREDITO DEL PROFESSIONISTA

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Data di riferimento: 
08/02/2008

Ai fini della prova della effettiva esecuzione delle prestazioni professionali, non è sufficiente la mera allegazione dell'avviso di parcella, pur vistato dall'ordine, che è mero titolo per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo, ma non costituisce prova valida, di fronte alle contestazioni anche generiche di controparte, nell'ordinario giudizio di cognizione e quindi anche nella analoga fase di opposizione allo stato passivo.

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]