Tribunale di Napoli Nord - Concordato minore: possibile accesso alla procedura anche da parte del soggetto che abbia maturato, oltre che debiti personali, anche debiti derivanti dalla precedente attività d'impresa come cessata.

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Data di riferimento: 
03/01/2023

Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 03 gennaio 2023 (data della pronuncia) -  Giudice Delegato Luciano Ferrara.

Imprenditore che ha cessato l'attività – Maturazione di debiti sia derivanti da tale esercizio sia debiti personali – Possibile accesso alla procedura di concordato minore – Fondamento.

La differenza principale tra l'accordo di composizione della crisi, regolamentato dalla L. 3/2012, e il concordato minore, ove è stata trasfusa la precedente disciplina, si coglie con riferimento all'elemento soggettivo, in quanto alla nuova procedura non può accedere il consumatore essendo essa riservata al superamento delle situazioni di sovraindebitamento originate dall'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o agricola, ovvero da attività professionale. Di conseguenza i soggetti rientranti in tale previsione, escluso pertanto il consumatore,  devono ritenersi: l' imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, la start-up innovativa ed ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Al riguardo deve, in particolare, ritenersi, sulla base della formula onnicomprensiva prevista dall'art. 2, primo comma, lettera c), CCII, che anche l'imprenditore individuale cessato che abbia maturato, oltre che debiti personali, anche debiti d’impresa derivanti dalla pregressa attività possa accedere alla procedura del concordato minore liquidatorio di cui agli artt. 74 e ss. C.C.I.I., in quanto da considerarsi per tale motivo non consumatore, ed altresì in quanto da reputarsi, fin da subito, quale debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, se sottosoglia, o, trascorso un anno dal momento in cui è stato cancellato dal registro delle imprese, se sopra soglia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28557.pdf

[Cfr in questa rivista anche Trib. Ancona, 10 gennaio 2023, Est. Filippello - https://www.unijuris.it/node/6666 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza