Corte di Cassazione (36602/2022) – Fallimento: l'assenza di data certa della scrittura privata che documenti un contratto impedisce ad un creditore di insinuarsi validamente al passivo per far valere un suo credito che si fondi su quel titolo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 dicembre 2022, n. 36602 - Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Falabella.
Fallimento – Credito derivante da contratto soggetto a forma scritta ad substantiam – Prova basata su documento privo di data certa - Inaccoglibilità della domanda - Necessità del ricorso ad altro mezzo di prova consentito dall'ordinamento.
L'inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c., che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e che non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento, implica che il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; in conseguenza, ove il contratto sia soggetto alla forma scritta ad substantiam, l'assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto implica che il creditore non possa far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale. (Principio di diritto e massima ufficiale) https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-14-dicembre-2022-n-36602-pres-cristiano-est-falabella
[cfr. in questa rivista in senso difforme: Cassazione civile, sez. I, 23 Ottobre 2019, n. 27203 https://www.unijuris.it/node/4986].