Tribunale di Sulmona – Composizione negoziata e prospettiva fondamentale richiesta per il riconoscimento di misure protettive e cautelari. Manifestata intenzione di un creditore di non partecipare alle trattative.
Tribunale Ordinario di Sulmona, 22 novembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Marta Sarnelli.
Composizione negoziata - Misure protettive e cautelari – Riconoscimento da parte del giudice – Prospettato recupero dell'efficienza aziendale – Presupposto necessario – Motivo sottostante.
Composizione negoziata – Giudizio volto alla conferma delle misure protettive – Non partecipazione alle trattative – Intenzione già manifestata da un creditore strategico – Incidenza decisiva - Mancato riconoscimento di quelle misure – Esclusione -Fondamento.
In sede di composizione negoziata, il possibile recupero dell'efficienza aziendale, quale prospettiva adeguatamente provata e documentata, costituisce uno degli obblighi centrali che la normativa pone a carico del debitore e che deve essere verificato dal giudice con rigore, perché l'ampiezza dell'ombrello protettivo, rappresentato dal riconoscimento di misure protettive e cautelari, costituisce un vulnus particolarmente incisivo e pericoloso per i creditori, ai quali può essere imposto solo nei casi in cui il debitore renda chiaramente plausibile il dispiegamento di un'azione risanatrice connotata da realismo ed effettività e risultino esclusi abusi e ostruzionismi. L'obiettivo che il debitore si prefigge non può pertanto consistere in soluzioni che comunque conducano alla liquidazione della di lui impresa.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La mera dichiarata contrarietà di un creditore strategico alle trattative, anche se portatore di un ingente credito tale da poter incidere sul raggiungimento delle maggioranze eventualmente richieste per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi cui si deciderà di fare ricorso, non può valere di per sé ad escludere lo svolgimento ed il dispiegarsi dell'ombrello protettivo e la concessione di misure protettive e cautelari, se gli altri soggetti che detengono la maggioranza dei crediti non hanno esplicitamente negato la disponibilità a trattare; ciò in quanto la previsione normativa delle misure protettive evidenzia che l'ordinamento ha fatto la scelta di dar precedenza al tentativo di salvataggio delle imprese rispetto alla piena e assoluta tutela dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-sulmona-22-novembre-2022-est-sarnelli
[con riferimento alla prima massima, in tema di vaglio che il giudice è chiamato a compiere, cfr. in questa rivista: Tribunale di Prato, 22 aprile 2022 https://www.unijuris.it/node/6239 e Tribunale di Viterbo, 14 febbraio 2022 https://www.unijuris.it/node/6174; in tema di estensione erga omnes delle misure protettive: Tribunale di Bergamo, 24 febbraio 2022 https://www.unijuris.it/node/6149 e Tribunale di Padova, 25 febbraio 2022 https://www.unijuris.it/node/6084; in tema di recupero dell'efficienza aziendale quale necessario presupposto per il riconoscimento di misure protettive e cautelari: Tribunale di Roma, 10 ottobre 2022 https://www.unijuris.it/node/6524].