Tribunale di La Spezia – Concordato minore: in caso di contestazioni o di non raggiungimento della maggioranza ex art. 79 CCII il giudice deve richiedere il deposito da parte del ricorrente di una memoria difensiva e fissare un'udienza per l'omologazione.
Tribunale Ordinario di La Spezia, 12 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Giud. Gabriele Giovanni Gaggioli.
Concordato minore – Fase dell'apertura della procedura - Presenza di contestazioni – Mancato raggiungimento della maggioranza richiesta per l'approvazione – Giudice – Termine per la presentazione di memoria difensiva – Assegnazione al debitore - Fissazione di un'udienza per l'omologazione – Condizioni necessarie – Fondamento.
Con riferimento a un proposta di concordato minore, il Giudice, laddove questa risulti ammissibile ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 CCI, procede alla relativa pronuncia ai sensi dell'art.78 CCII, ma, laddove vi siano contestazioni dei creditori o qualora il Gestore della crisi lo relazioni circa il mancato raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, primo comma, a norma dell'art. 80, terzo comma, CCII e alla luce del principio del contraddittorio di cui all'art. 111 della Costituzione e dell'art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale, assegna al ricorrente termine per il deposito di memoria difensiva e fissa udienza di discussione dell'omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)