Tribunale di Torino – Ammissibilità di un piano del consumatore: verifica in udienza della ricorrenza dei requisiti formali e di sussistenza in particolare di quello della “meritevolezza”.Durata massima della procedura.

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Data di riferimento: 
14/04/2022

Tribunale di Torino, Sez. VI fallimentare, 14 aprile 2022 – Pres. Vittoria Nosengo, Rerl. Antonia Mussa.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Ammissibilità – Necessaria verifica in contraddittorio delle parti – Fissazione di un'apposita udienza.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Requisito della meritevolezza - Presupposto necessario – Sottoscrizione di un mutuo ipotecario – Asserita malafede in capo al debitore in sede di istrutturia –  Merito creditizio – Omessa corretta verifica da parte del soggetto finanziatore -  Incidenza determinante.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Previsione di una durata superiore ai cinque o setti anni – Ammissibilità – Fondamento.

In presenza dei requisiti formali di ammissibilità, il contenuto eventuale del piano del consumatore deve essere vagliato dal giudice nel contraddittorio delle parti e in particolare dei creditori e, pertanto, deve essere fissata apposita udienza per l’esame e la discussione delle ragioni dell’istante e di questi ultimi  Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove, con riferimento al requisito della meritevolezza, un creditore contesti al consumatore  in  particolare di aver agito in mala fede in sede di sottoscrizione di un mutuo ipotecario,  per avere lo stesso  nella fase istruttoria volta all'ottenimento di tale finanziamento omesso delle indicazioni importanti in sede di compilazione del questionario con cui gli venivano richieste notizie volte a verificarne l'affidabilità, deve, per escludersi la ricorrenza di quel necessario presupposto, tenersi presente che l’art. 12 della L. n. 3/2012, pone in capo al soggetto finanziatore l’onere di vagliare il c.d. merito creditizio del consumatore anche al fine di tutelarlo, dovendo il richiedente essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole, e che,  ai sensi dell'art. 124 bis TUB,  quel professionista deve farlo sulla base di  informazioni adeguate le quali possono essere bensì  ottenute dal consumatore stesso, ma che, ove necessario, devono essere desunte anche dalla consultazione delle banche dati a sua disposizione e deve valorizzarsi, inoltre, il fatto che la condotta del debitore può essere stata finalizzata a far fronte alla pregressa situazione debitoria e alla volontà di ottemperare agli impegni presi.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

È omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. ‘second chance’ in favore degli imprenditori, ispiratore di quella procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28485.pdf

[con riferimento alla terza massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27544 https://www.unijuris.it/node/4910].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: