Tribunale di Cuneo – Codice della Crisi e procedure di sovraindebitamento: linee guida per la presentazione della domanda di accesso ad una procedura in attesa del consolidarsi della giurisprudenza, specie di legittimità.
Tribunale di Cuneo, Sez. civile, 11 ottobre 2022 – Pres.Alberto Tetamo.
Sovraindebitamento – Procedure di riparazione della crisi – Presentazione della domanda – Deposito del ricorso - Modalità – Linee guida.
La “presentazione della domanda”, come previste dal Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento, (termine atecnico, dovendosi correttamente parlare di “deposito del ricorso”) si deve ritenere, alla luce del disposto degli artt. 37 e 40 CCII (norme sul trattamento unitario) debba aver luogo, appunto, mediante ricorso ad opera del debitore anche senza avvalersi del patrocinio di un difensore; la circostanza infatti che solo l'art. 68, primo comma, ultimo periodo, CCII, con riferimento alla procedura di “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, preveda espressamente che tale assistenza non risulti necessaria, mentre gli artt. 76 e 268 CCII, con riferimento rispettivamente a quella di “concordato minore” ed a quella di ”liquidazione controllata”, nulla dicano al riguardo, si deve ritenere non infici tale conclusione, essendo ragionevole ritenere che tale omissione nei due secondi casi sia frutto di una “svista”, poiché non vi sono ragioni che possano giustificare un diverso regime, comunque già vigente ante riforma. Ciò peraltro non comporta che sia fatto divieto al debitore di una delle procedure di depositare il ricorso per l'apertura di una procedura di sovraindebitamento avvalendosi comunque del patrocinio del difensore. L'OCC deve essere sempre coinvolto in queste procedure secondo le modalità [ausilio e assistenza nella proposizione del ricorso o formulazione diretta della domanda] indicate dalle norme del CCI. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)