Tribunale di Parma – Sovraindebitamento e proposta di ristrutturazione dei debiti: è ammissibile che il piano del consumatore possa non ricomprendere nel passivo un finanziamento che un terzo si sia impegnato ad onorare.

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Data di riferimento: 
06/10/2022

Tribunale Ordinario di Parma, Sottosezione procedure concorsuali e esecuzioni forzate, 06 ottobre 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Irene Colladet.

Sovraindebitamento – Proposta di ristrutturazione dei debiti – Piano del consumatore – Stato passivo - Unico finanziamento in essere – Mancata inclusione - Pagamento regolare delle rate di ammortamento fino alla data della domanda – Previsione del puntuale pagamento anche delle successive rate - Impegno assunto a tal fine da un terzo che ha sottoscritto il ricorso – Ammissibilità.

Si deve considerare ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII formulata da un consumatore anche se nel piano fra le voci passive non risulti ricompreso l'unico finanziamento in essere, come garantito da ipoteca gravante sull'abitazione principale del debitore, laddove al momento della presentazione della domanda risulti regolarmente pagato e sia previsto continuerà ad essere onorato secondo il piano di ammortamento già concordato dalle parti, vale a dire nella misura e alle scadenze prestabilite, grazie all'impegno di un soggetto terzo [nello specifico la madre del proponente] che sottoscriva il ricorso per adesione e conferma. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28320.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza