Tribunale di Roma - Composizione negoziata: le disposizioni del nuovo codice della crisi sono volte a garantire che in sede di conferma delle misure protettive sia gli interessi del proponente che quelle dei creditori risultino bilanciati.

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Data di riferimento: 
21/11/2022

Tribunale di Roma, Sez. XIV, 21 novembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Francesco Cottone.

Composizione negoziata della crisi – Ricorso volto alla conferma delle misure protettive – Nuovo codice della crisi e dell'insolvenza – Normativa volta a garantire gli interessi di tutti i soggetti coinvolti – Fondamento.

Stante che, in sede di composizione negoziata, il tribunale chiamato a decidere della conferma o modifica delle misure protettive e cautelari previste dall'art. 18 CCII deve bilanciare gli interessi del ceto creditorio e quelli volti alla conservazione del valori e delle potenzialità reddituali dell'impresa in crisi, si deve considerare a tal fine funzionale il sistema disegnato dal nuovo codice della crisi che consente non solo di valutare dinamicamente la meritevolezza e la funzionalità al risanamento dell'impresa delle misure protettive ma anche di intervenire tempestivamente sulla loro rimozione o rimodulazione qualora, come previsto dall'art. 19, comma 6, CCII non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti [nello specifico, il. Tribunale ha confermato le misure protettive ed in particolare quelle volte ad inibire l'inizio e la prosecuzione delle azioni esecutive dirette ad ottenere il rilascio dei locali affittati ove si svolgeva l'attività di impresa (consistente nella gestione di un bar/ristorante con cucina) ed il rilascio dei beni mobili funzionali al suo esercizio, in quanto, da un lato, avrebbero consentito a quell'impresa, anche in considerazione dell'avvicinarsi del periodo natalizio, di conseguire la maggior redditualità legata a quel periodo e, dall'altro, il pregiudizio che ne sarebbe derivato alla locatrice risultava attenuato avendo la ricorrente assicurato alla stessa, avendo individuato una nuova possibile sistemazione, la liberazione dei locali entro un termine ravvicinato con l'impegno a riconoscerle una indennità di occupazione di importo superiore al canone di locazione laddove ciò non fosse avvenuto entro il termine prefissato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-21-novembre-2022-est-cottone

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28350.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza