Tribunale di Arezzo – Composizione negoziata: anche l'imprenditore che già verta in uno stato di crisi e di insolvenza può avere accesso a quella procedura laddove ricorrano fondate prospettive di risanamento della sua impresa.
Tribunale Ordinario di Arezzo, Ufficio Fallimentare, 16 aprile 2022 (data della pronuncia) – Giudice Federico Pani.
Composizione negoziata della crisi – Imprenditore commerciale e agricolo già in stato d'insolvenza – Ricorso per la conferma delle misure protettive – Possibilità che l'impresa risulti risanabile permanendo sul mercato – Conferma da parte dell'esperto – Presupposto necessario perché la domanda non venga rigettata.
In materia di composizione negoziata, alla luce del disposto dell'art. 7, comma secondo, lettera d) del D.L. 118/2021, che esige che l'imprenditore unitamente al ricorso per la conferma delle misure protettive depositi tra gli altri documenti anche “un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare”, si deve ritenere che presupposto perché lo stesso possa avere accesso a quella procedura sia il fatto che risulti, come da valutazione dell'esperto, ancora ragionevolmente perseguibile il risanamento della di lui impresa. (nello specifico, il Tribunale ha rigettato la domanda di conferma delle misure protettive e revocato quelle già concesse non in ragione del fatto che l'impresa già versasse in uno stato di insolvenza, ma in quanto il piano presentato dall’imprenditore prevedeva quale ultime attività da svolgersi la soddisfazione dei debiti e la cancellazione dal registro delle imprese, escludendo quindi sostanzialmente una prospettiva di risanamento mediante permanenza dell’impresa sul mercato e quindi in quanto tale stato si rivelava irreversibile).
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