Tribunale di Bologna – Composizione negoziata: situazioni a fronte delle quali non risulta ragionevole che il tribunale, in corso di procedura, autorizzi l'impresa debitrice a contrarre finanziamenti prededucibili.

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Data di riferimento: 
08/11/2022

Tribunale Ordinario di Bologna, Sez. IV civ. e Proc. Concorsuali, 08 novembre 2022 – Giudice Mauruzio Atzori.

Composizione negoziata – Procedura in corso – Impresa debitrice – Istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili - Tribunale – Situazioni che depongono nel senso del rigetto di una tale richiesta.

In sede di composizione negoziata della crisi d'impresa, si deve ritenere che, a fronte di una richiesta formulata ai sensi dell'art. 22 CCII, non risulti ragionevole autorizzare l'impresa debitrice a contrarre finanziamenti prededucibili laddove la stessa si trovi in situazione di insolvenza e lo stato delle trattative in corso, seppur migliorato, non risulti ancora idoneo a delineare uno scenario favorevole alla conclusione di eventuali accordi con i creditori che siano in grado di ridurre il passivo e laddove, in ipotesi di worst case rappresentato dall’apertura della liquidazione giudiziale, il riconoscimento di tali finanziamenti, come prospettati dalla debitrice, si tradurrebbe in un ingente, se non del tutto preponderante assorbimento della sua garanzia patrimoniale, ciò in danno dei creditori cristallizzati all'atto di apertura di quella procedura [nello specifico il Tribunale nel rigettare una tale istanza ha però precisato di non escludere di poter rivedere la propria decisione nel caso in cui migliorasse il contesto delle trattative in relazione al piano di risanabilità]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://ww .ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28293.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza