Corte d'Appello di Venezia – Decreto che autorizza in sede di concordato prenotativo lo scioglimento di un contratto pendente: ammissibilità di una tale pronuncia, presupposti non richiesti, effetti che determina e venir meno degli stessi.
Corte d'Appello di Venezia, Sez. Prima, 21 luglio 2022 – Pres. Domenico Taglialatela, Cons. Rel. Alessandro Rizzieri, Cons. Caterina Passarelli.
Concordato prenotativo – Richiesta di scioglimento di un contratto pendente – Istanza presentata prima della presentazione del piano e della proposta – Ammissibilità – Fondamento – Nuovo codice della crisi e dell'insolvenza - Inammissibilità in assenza del piano e della proposta - Portata innovativa di tale scelta - Discrezionalità del legislatore.
Concordato prenotativo – Istanza di scioglimento di un contratto pendente – Autorizzazione – Preventiva verifica che quel rapporto non risulti già cessato – Presenza di contestazioni sul punto – Accertamento non demandato al giudice della procedura concordataria – Questione da risolversi in un apposito giudizio a cognizione piena – Fondamento – Effetto che l'autorizzazione produce e preclusioni che non si verificano.
Concordato prenotativo - Istanza di scioglimento di un contratto pendente – Autorizzazione – Successivo decreto di non ammissione a quella procedura – Rinuncia al ricorso da parte dello stesso proponente - Venir meno degli effetti della precedente autorizzazione -Irrilevanza dell'avvenuta presentazione di una nuova domanda di concordato – Inefficacia da considerarsi già prodotta.
L’art. 169 bis l.fall., prevedendo che il debitore con il ricorso di cui all’art. 161, possa chiedere al Tribunale l’autorizzazione allo scioglimento dei contratti non compiutamente eseguiti, non distingue l’ipotesi in cui al ricorso per concordato preventivo siano allegati la proposta ed il piano da quella in cui il ricorrente in sede di concordato prenotativo si riservi il deposito di detti atti nel termine fissato dal giudice, ciò in quanto, fermo rimanendo che gli effetti dell’autorizzazione, che è un atto interno alla procedura non deputato a risolvere controversie sui diritti, vengono meno qualora il Tribunale dichiari inammissibile la proposta, la ratio dell’art. 169 bis l.fall. - consistente nell’evitare che la prosecuzione dei rapporti comporti un aggravio della situazione debitoria ostacolante la risoluzione della crisi d’impresa - prescinde dalla circostanza che il piano e la proposta siano presentati unitamente al ricorso o in un momento successivo. Quanto alla diversa disposizione dell’art. 97, 2° comma, del Codice della Crisi d’Impresa, per il quale “la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta” trattasi di previsione, volta a garantire che il più grave sacrificio imposto alla parte in bonis trovi la sua giustificazione nello stato di maggiore avanzamento della procedura, che si deve considerare innovativa e non certamente norma interpretativa dell’art. 169 bis l. fall., rimanendo nella discrezionalità del legislatore decidere quando l’impresa in crisi possa avanzare l’istanza di autorizzazione allo scioglimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il decreto che autorizza (o non autorizza) lo scioglimento non comporta l’accertamento che fino a quel momento il rapporto contrattuale sia stato o meno regolarmente eseguito né che non risulti anteriormente cessato, trattandosi, in presenza di contestazioni al riguardo, di questioni da risolversi in appositi giudizi a cognizione piena; detto provvedimento consente esclusivamente all’impresa in crisi di eventualmente sciogliersi, con efficacia ex nunc, dal rapporto contrattuale laddove ancora sussistente, con la conseguenza che, da quel momento in poi, non è più obbligata all’esecuzione delle prestazioni laddove ancora dovute, e non preclude alla controparte l’esercizio di azioni risarcitorie o recuperatorie, compresa l’escussione di garanzie prestate da terzi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il decreto autorizzativo allo scioglimento del rapporto contrattuale non ancora compiutamente eseguito perde efficacia qualora non intervenga il decreto di ammissione alla procedura di concordato ed anche qualora – come nel caso di specie – sia la stessa società ricorrente a rinunciare al ricorso contenente la domanda di concordato con riserva. La successiva presentazione di un nuovo ricorso ex art. 161 l.fall., da parte di quella, non consente di recuperare gli effetti di un decreto autorizzativo emesso in un diverso procedimento, ormai definitivamente venuti meno. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-venezia-21-luglio-2022-pres-taglialatela-est-rizzieri
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28344.pdf
[con riferimento alla prima e seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2022, n. 16532 https://www.unijuris.it/node/6347].