Tribunale di Parma – Sovraindebitamento e concordato minore: il giudice nel disporne l'apertura può ridurre il compenso pattuito dal debitore con gli advisors/difensori se superiore a quello previsto per il Gestore della crisi.

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Data di riferimento: 
30/09/2022

Tribunale Ordinario di Parma, Sez.  proc. concorsuali e esecuz, forzate, 30 settembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Irene Colladet.

Sovraindebitamento - Concordato minore – Importo concordato dal debitore con difensori/advisors - Necessità che non superi quello previsto per il Gestore della crisi – Facoltà del giudice di eventualmente ridurlo.

Con riferimento alla procedura di concordato minore, il compenso pattuito dal debitore con i difensori/advisors non può eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorati pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato dall’OCC, onde in caso di superamento il giudice può ridurre l’importo previsto a favore di quelli. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28253.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza